Legge per la promozione e il sostegno della lettura

Legge per la promozione e il sostegno della lettura

Legge per la promozione e il sostegno della lettura

Entrata in vigore il 25 marzo 2020 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale (potete consultare il testo qui), la Legge per la promozione e il sostegno della lettura è stata fin da subito molto chiacchierata… ancor prima della sua entrata in vigore! Cuori d’inchiostro, come ormai ben saprete, si occupa di libri, letture e tutto ciò che ruota attorno ad essi. Come avremmo potuto non parlare di una legge che ci tocca così da vicino? Ne parliamo a tre mesi esatti dalla sua pubblicazione perché ci siamo prese un po’ di tempo per due motivi. Il primo è parlarne in modo obiettivo, tenendo conto dei contenuti reali, citando la fonte primaria. Il secondo è capire eventuali effetti della legge a distanza di tempo.

Nei paragrafi che seguiranno parleremo dei punti salienti della legge.

Art. 2 e 3: Piano d’azione e Piano locale 

Le legge per la promozione e il sostegno della lettura prevede che ogni 3 anni venga redatto un “Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura”. Il primo piano d’azione dovrà essere fatto entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge. Il Centro per il libro e la lettura, oltre a gestire il Fondo destinato al Piano d’azione, ogni 2 anni produrrà un documento con gli esiti del monitoraggio e della valutazione del Piano. Gli obiettivi del piano d’azione sono ovviamente tutti rivolti alla promozione, promulgazione ed estensione della lettura e della cultura. Ad esempio: “favorire l’aumento del numero dei lettori, anche attraverso attività programmate di lettura comune”, “promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nelle istituzioni scolastiche e nelle biblioteche”.

Inoltre, esso favorisce la lettura in scuole per l’infanzia e strutture per anziani ed ospedali e stabilisce quanto segue: “Le amministrazioni pubbliche […] promuovono […] l’utilizzo di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile.”

Le regioni e i comuni, aderendo al Piano d’azione, si occuperanno di stipulare Patti locali per la lettura coinvolgendo sia enti pubblici (prima tra tutti la scuola), biblioteche ed enti privati. Il Piano d’azione fornisce gli obiettivi per far sì che i Piani locali possano mettere a punto interventi con lo scopo di aumentare il numero di lettori. 

Del resto, anche noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di favorire l’aumento del numero di lettori tra noi!

Art. 4: Capitale italiana del libro

Ogni anno, previa una selezione apposita, verrà nominata dal Consiglio dei ministri una “capitale italiana del libro”. Le modalità della selezione verranno decise entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, dunque entro il 25 settembre. Noi di Cuori d’inchiostro vi terremo aggiornati al riguardo. Le città che vorranno partecipare alla selezione potranno candidarsi attraverso la presentazione di progetti, che in caso di successo verranno finanziati. Siamo decisamente curiose di sapere quale città diventerà la prima capitale italiana del libro!

Art. 5: promozione della lettura a scuola

Ecco cosa stabilisce il comma 1 dell’articolo 5 della legge per la promozione e il sostegno della lettura:

“Le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado,nell’ambito dell’autonomia loro riconosciuta, promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed  educativo degli studenti e quale strumento di base per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla cultura nell’ambito della società della conoscenza.”

Comma 1, art. 5 – Legge per la promozione e il sostegno della lettura – G.U.

Le scuole potranno partecipare a un concorso tramite un bando di cui si occuperanno gli uffici scolastici regionali e diventare “scuola polo”, cioè la scuola che sarà la responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado.

La scuola polo potrà creare dei progetti in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, le biblioteche e tutte le istituzioni che si occupano di promuovere la cultura e la lettura e, inoltre, dovrà occuparsi della formazione del personale che gestirà le biblioteche scolastiche (per questo è prevista la somma di un milione di euro per il 2020 e il 2021. Forse uno dei pochi casi per cui lo Stato investe in formazione!).

Acrt. 6: Carta della cultura 

La Carta della Cultura, istituita con questo articolo della legge, è una carta elettronica nominale con importo di 100€ spendibile in libri. Per questa Carta della Cultura è stato istituito un Fondo dalla quale attingere, che sarà di un milione di euro all’anno.

Come viene assegnata? Sulla Gazzetta Ufficiale viene riportato che i requisiti per l’assegnazione della Carta della cultura verranno decisi ed emanati entro 90 giorni dal 25 marzo.

Sembra una buona iniziativa per favorire la lettura e la cultura, ma finora non si hanno notizie rispetto ai requisiti, quindi sospendiamo il giudizio finchè non avremo notizie certe!

Art. 8: Modifiche sugli sconti sul prezzo di vendita dei libri

L’articolo 8 della Legge per la promozione e il sostegno della lettura modifica la legge 128 del 27 luglio 2011. In particolare, va a modificarne le direttive che si occupano del prezzo di vendita dei libri. Con la legge entrata in vigore il 25 marzo di quest’anno, viene posto un limite di sconto possibile, pari al massimo al 5% del prezzo. Questo vale non solo per le librerie, ma anche per tutti gli store online (Amazon, MondadoriStore e chi più ne ha più ne metta!) supermercati e quant’altro, che devono adeguarsi alla legge. Solo i libri di testo delle scuole potranno godere di un limite più alto, cioè il 15%.

Legge per la promozione e il sostegno della lettura e università

I testi universitari non sono citati dalla Legge. Attualmente essi sono scontati per un massimo del 5%, cosa che troviamo vergognosa. I testi universitari sono, per loro stessa natura, costosi, in quanto frutto di anni di lavoro e ricerche. Lo sono ancor di più per uno studente universitario, che sceglie di studiare investendo tempo, energia e denaro (spesso non totalmente suo) in formazione. Quindi, invece di sentirsi spronato a continuare verso una strada, sicuramente non facile, formativa e culturale, fatta di conoscenza ed esperienze uniche e felici ma anche di ristrettezze economiche (uno studente universitario raramente è anche lavoratore, del resto) con questa legge viene un po’ disincentivato. Del resto, “grazie” a questo articolo della Legge per la promozione e il sostegno della lettura, i suoi libri di testo sono un po’ più cari.

Non ci sembra, ciò, un modo per incentivare la cultura e l’istruzione avanzata, di cui la nostra società, il nostro Stato, le nostre imprese hanno bisogno! Al contrario, ci sembra un modo per incentivare le copie illegali dei testi o per scoraggiare la prosecuzione degli studi.

La legge per la promozione e il sostegno della lettura e i costi

Inoltre, solo per un mese all’anno, da concordare con il Ministro per i beni e le attività culturali (escluso il mese di Dicembre, perché non sia mai che a Natale si regali un libro!), ogni casa editrice può aumentare lo sconto, fino al 20% del prezzo. Anche in questo caso, però, ci sono delle limitazioni: non è possibile applicare lo sconto per i libri pubblicati entro sei mesi prima del mese scelto. 

Sebbene così facendo si dia maggior valore economico ai libri, in realtà si diminuiscono le possibilità di comprarne. In fondo, durante il periodo di quarantena i libri sono stati considerati alla stregua di beni di prima necessità. Lo dimostra l’iniziativa della Solidarietà Digitale, di cui abbiamo parlato in una lunga serie di articoli (li trovate raccolti qui) nella sezione Offerte, libri e dintorni. Molte case editrici ed autori hanno persino deciso di donare gratuitamente alcuni dei loro titoli… e lo Stato aumenta il costo, all’utente finale, dei libri.

Ci chiediamo, quindi, se questo maggiore controllo da parte dello Stato non faccia che aumentare la burocrazia e disincentivare la lettura, andando contro agli obiettivi che lo Stato stesso si prefigge di raggiungere con questa legge. Sembra, anzi, che vengano incentivate le istituzioni e i venditori (l’articolo 10 della legge per la promozione e il sostegno della lettura parla infatti di incentivi fiscali per le librerie), a discapito dei compratori. Questo in realtà diventa un circolo vizioso: se si compra meno, il venditore guadagna meno. A distanza di tre mesi possiamo dire che la differenza di prezzo finale (non quello di copertina) si sente, a causa delle limitazioni sugli sconti di cui parlavamo poc’anzi, sia in libreria che comprando online.

Legge per la promozione e il sostegno della lettura e librerie

Un’altra riflessione che ci salta all’occhio riguarda la libreria. Non può più essere solo un “mercato” di libri, ma un luogo di scambio in cui l’abilità e la conoscenza del libraio fanno la differenza. Anche il lavoro del libraio e delle librerie è, del resto, in evoluzione. Queste ultime lo sono?

Art. 9: qualifica di “libreria di qualità”

Presso il Ministero per i beni e le attività culturali viene istituito l’albo delle librerie di qualità. Ma cos’è una libreria di qualità? Secondo tale articolo, è una libreria che esercita prevalentemente vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e che assicura innovazione e continuità, diversificazione dell’offerta libraria e dei titoli offerti in vendita e promozione culturale nel territorio. Quindi, sono librerie dove c’è ampio assortimento di titoli, un’alta qualità del servizio offerto e che aderiscono al Piano Locale (di cui abbiamo parlato qualche paragrafo sopra, descritto nell’articolo 3). Il Ministero per i beni e le attività culturali terrà un albo delle librerie di qualità, così che la libreria iscritta possa utilizzare il marchio di “libreria di qualità” per 3 anni. Questo fino alla successiva domanda e verifica.

Funzionerà come il bollino di Tripadvisor? Avrà presa questo marchio?

Voi cosa ne pensate di questa Legge per la promozione e il sostegno della lettura? Leggiamo volentieri i vostri commenti e le vostre opinioni

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